Che dal 1° al 5 del mese di AGOSTO saranno depositate nella Segreteria Comunale, ai sensi dell’art. 32 del T.U. 20 marzo 1967, n. 223, le deliberazioni del Responsabile dell’Ufficio Elettorale Comunale, relative alle variazioni nelle liste elettorali effettuate in virtù dei nn. 4 e 5 del citato art. 32, insieme con gli elenchi degli elettori iscritti e degli elettori cancellati.
Ogni cittadino, può, entro tale periodo, prenderne visione.
Avverso le deliberazioni adottate dal Responsabile dell’Ufficio Elettorale Comunale, ogni cittadino ha facoltà di proporre ricorso alla Commissione Elettorale Circondariale non oltre il 10 del predetto mese, con la modalità di cui all’art. 20 del testo unico sopracitato.
La presente pubblicazione tiene luogo di notificazione nei confronti dei cittadini iscritti nelle liste elettorali.