Ti trovi qui:Home»Decreto Legislativo 14/03/2013, n°33 Agg. D.lgs. 97/2016»Art. 15-bis (Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate)
Giovedì, 12 Gennaio 2017 19:09

Art. 15-bis (Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate)

In vigore dal 23 Giugno 2016

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le società a controllo pubblico, nonché le società in regime di amministrazione straordinaria, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate, pubblicano, entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla loro cessazione, le seguenti informazioni:
    a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata;
    b) il curriculum vitae;
    c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali;
    d) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.
  2. La pubblicazione delle informazioni di cui al comma 1, relativamente ad incarichi per i quali è previsto un compenso, è condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso di omessa o parziale pubblicazione, il soggetto responsabile della pubblicazione ed il soggetto che ha effettuato il pagamento sono soggetti ad una sanzione pari alla somma corrisposta.
Ultima modifica il Lunedì, 16 Gennaio 2017 16:08
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