Ti trovi qui:Home»Decreto Legislativo 14/03/2013, n°33»Art. 13, c.1, lett. d) - Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
Giovedì, 21 Luglio 2016 11:04

Art. 13, c.1, lett. d) - Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni

In vigore dal 20 Aprile 2013. Aggiornato al D.Lgs. 97/2016 in vigore dal 23/06/2016
(In grassetto le integrazionibarrate le parti abrogatein rosso i riferimenti alla Sezione specifica)
  

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
    1. agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
    2. all'articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
    3. all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilita' e comprensibilita' dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
    4. all'elenco dei numeri di telefono nonche' delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Ultima modifica il Giovedì, 12 Gennaio 2017 13:22
Salva
Gestione Preferenze Cookies
Il sito utilizza cookies di Analisi (Web Analytics Italia) e Funzionali per la condivisione sui principali social network. Privacy-Policy
Accetta tutto
Rifiuta tutto
Funzionali
Condivisione social network
AddThis
Accetta
Rifiuta
Web Analytics Italia
AGID
Matomo
Accetta
Rifiuta