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Mercoledì, 27 Luglio 2016 11:53

Art. 37, c. 1,2 Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

In vigore dal 20 Aprile 2013

  1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale e, in particolare, quelli previsti dall' articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 , ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , e, in particolare, dagli articoli 63 , 65 , 66 , 122 , 124 , 206 e 223 , le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.
  2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a pubblicare, nell'ipotesi di cui all' articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , la delibera a contrarre.
Ultima modifica il Martedì, 02 Agosto 2016 12:34
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