La Casam chiedeva il pagamento di un importo di circa 6,9 milioni di euro oltre interessi e spese.
Con sentenza 778/2019 il Tribunale ha dichiarato il difetto di giurisdizione a favore del Giudice Amministrativo e ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, assegnando i termini di legge per la riassunzione del giudizio dinanzi al Tar.
Significativo però uno dei passaggi nella motivazione della sentenza con cui il Tribunale Civile riconosce la fondatezza delle argomentazioni del Comune riguardo alla corretta applicazione della Legge Regionale 9 del 2004 e sentenzia che: “La Casam chiede che, sulla scorta del ricalcolo del costo chilometrico standard, così come imposto dalla L.R. 9/04, le vengano corrisposti i relativi contributi di esercizio senza considerare che, lungi dall’apparire di così semplicistica determinazione, appaiano proprio a fronte dell’art. 5 della L.R. 9/04, frutto di un iter procedimentale che, come correttamente rilevato dall’Amministrazione comunale, non risulta aver mai trovato compimento, con la conseguenza che, a tale pretesa, codesto Giudice non possa che attribuire la qualifica di interesse legittimo, con evidenti ricadute in punto di giurisdizione”.
L’articolata sentenza, confinando la pretesa della Casam nel campo del mero interesse legittimo, ha richiamato sani principi di giustizia sterilizzando le speculative aspettative della concessionaria del pubblico servizio.