Considerato che nell’occasione si prevede un afflusso straordinario di persone, anche dai paesi limitrofi, con una elevata concentrazione nella Piazza Vittorio Veneto e nelle aree immediate adiacenti;
Ritenuto che occorre garantire il regolare svolgimento della manifestazione in condizioni di massima sicurezza per la pubblica e privata incolumità, evitando ogni possibile ed eventuale attività che ne possa determinare turbative di sorta;
Ritenuto necessario ed urgente, pertanto, intervenire, a tutela del preminente interesse pubblico costituito dall'incolumità e dalla sicurezza pubblica vietando:
• la vendita per asporto - sia in forma fissa che itinerante - di bevande contenute in bottiglie di vetro, anche dispensate da distributori automatici;
• il consumo e la detenzione in luogo pubblico di bevande racchiuse in contenitori di vetro;
• la vendita e la detenzione di prodotti pirotecnici;
Considerato che l’adozione di un tale provvedimento restrittivo costituisca un miglioramento della sicurezza sociale e del decoro pubblico, nonché un valido strumento di prevenzione del degrado urbano e di comportamenti scorretti e antisociali;
Visto
• il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D. L.vo 18.08. 2000, n. 267, e s.m.i. ed in particolare, l'articolo 54, comma 4.
• il D.M. 5 agosto 2008 del Ministero dell’Interno, rubricato “incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione”, in particolare: l’art. 1 “Ai fini di cui all’art. 54, del decreto leg.vo 18 agosto 2000, n, 267.
• l'art. 16 della legge 689/1981
Ritenuto di operare al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana ai sensi dell’art. 54 comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
Informato preventivamente il Prefetto ai sensi dell’art. 54, 4° comma del D.L.gs 267/2000s.m.i.
O R D I N A
1. Ai fini della tutela dell’incolumità, dell’ordine e della sicurezza pubblica e per le motivazioni indicate in premessa, è fatto divieto a chiunque di introdurre bottiglie o contenitori di vetro per il consumo di bevande all’interno di Piazza Vittorio Veneto e nelle aree circostanti di via Ascanio Persio; via La Vista; via del Corso; via delle Beccherie; Piazza San Francesco; Piazza del Sedile; Via Roma; Via XX Settembre; Via San Biagio; Piazza San Giovanni;Via T. Stigliani; Via del Rosario; Via Fiorentini, per tutta la giornata del 31 dicembre 2016;
2. E’ fatto divieto di vendere per asporto - sia in forma fissa che ambulante - bevande contenute in bottiglie di vetro, dalle ore 19,00 del 31 dicembre 2016;
3. E’ fatto divieto di consumare bevande contenute in bottiglie di vetro nella Piazza Vittorio Veneto e nelle aree circostanti di via Ascanio Persio; via La Vista; via del Corso; via delle Beccherie; Piazza San Francesco; Piazza del Sedile; Via Roma; Via XX Settembre; Via San Biagio; Piazza San Giovanni;Via T. Stigliani; Via del Rosario; Via Fiorentini,per il giorno 31 dicembre 2016;
4. Il divieto di cui al precedente punto 1 non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all’interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio;
5. E’ fatto divieto di vendere, per l’intera giornata del 31 dicembre 2016, prodotti pirotecnici;
6. E’ fatto divieto detenere ed introdurre nella Piazza Vittorio Veneto e nelle aree circostanti di via via Ascanio Persio; via La Vista; via del Corso; via delle Beccherie; Piazza San Francesco; Piazza del Sedile; Via Roma; Via XX Settembre; Via San Biagio; Piazza San Giovanni;Via T. Stigliani; Via del Rosario; Via Fiorentini,di prodotti pirotecnici;
7. La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all’Albo Pretorio.
8. L'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà la sanzione amministrativa di cui all'articolo 7-bis, comma l-bis, del Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, e s.m.i. da euro 25,00 ad euro 500,00.
Per le violazioni di cui alla presente ordinanza, l’autorità competente ai sensi dell’art.18 delle Legge 24/11/1981, n.689, è il Sindaco.
9. La presente ordinanza venga resa nota a mezzo stampa locale e mediante avviso sul sito istituzionale del Comune.
Il Corpo di Polizia Municipale e gli agenti della forza pubblica sono incaricati di vigilare sulla corretta osservanza del presente provvedimento.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata - entro sessanta giorni, decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni decorrenti dalla medesima data.