-Che lo scoppio degli ordigni citati genera un fragore che turba la vita cittadina, in special modo quella di anziani, minori e persone con particolari patologie, sia quando esplosi improvvisamente e senza lasciarne intuire la provenienza, sia quando esplosi contemporaneamente per l’assordante frastuono che generano;
-Che tale condotta è spesso aggravata dalla mancata adozione delle minime precauzioni tese a tutelare l’integrità fisica delle persone e degli animali;
-Che danni si riscontrano anche a carico del patrimonio pubblico e/o privato e dell’ambiente, esponendo le aree interessate a rischi d’incendi soprattutto di cassonetti, arredi pubblici, veicoli privati, oltre a causare una generalizzata e diffusa sporcizia che deturpa il decoro urbano;
-Che i rischi descritti riguardano non solo gli artifici esplosivi la cui vendita è espressamente vietata ma anche quelli ammessi alla libera vendita;
-Che occorre dunque salvaguardare l’incolumità pubblica intesa come tutela dell’integrità fisica della popolazione e della sicurezza urbana con provvedimento contingibile e urgente;
VISTA
la circolare del Ministero dell’Interno Prot. n. 557/PAS/U/018264/XV.H88 del 5/12/2016, con la quale si sollecita la predisposizione di mirati servizi di prevenzione e repressione, finalizzati prioritariamente a conseguire la tempestiva eliminazione dal mercato di materiali esplodenti illecitamente immessi a cura di tutte le Forze di Polizia, compresa la Polizia Locale nonché l’adozione di idonee misure per evitare l’esplosione incontrollata di botti e l’accensione di fuochi al di fuori dei casi preventivamente autorizzati;
-Visto l’art.7 bis del D.Lgs n.267/2000;
-Vista la Legge 24 luglio 2008 n.125 di conversione del D.L. 23 maggio n.92;
-Visto l’art. 57 del TULPS;
-Visto il D.Lgs. del 04/04/2010 n.58 modificato con D.Lgs del 25.09.2012 n.176;
-Visto l’art. 80 del Regolamento di Polizia Urbana e amministrativa del Comune di Matera;
-Vista la legge 689/1981 e s.m.i.
RACCOMANDA
ai proprietari di animali d’affezione di vigilare e attivarsi affinché il disagio degli animali determinato dagli scoppi, lì dove consentiti, non causi danni alle persone e agli animali stessi, spesso esposti al rischio di smarrimento e/o investimento e causa di incidenti stradali.
DECRETA
- è fatto divieto di far esplodere artifici pirotecnici che abbiano effetto scoppiettante, crepitante o fischiante quali ad esempio rauti e petardi in luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati (quali ad esempio all’interno di scuole, ospedali, case di cura, comunità varie, uffici pubblici, ricoveri di animali, condomini, finestre, balconi, lastrici solari e in tutte le vie, piazze e aree pubbliche) dove transitano o siano presenti persone e/o animali, fatti salvi spettacoli di fuochi d’artificio preventivamente autorizzati dalle competenti Autorità, ai sensi e per gli effetti delle normi vigenti.
Il divieto è altresì esteso a tutti coloro che avendo la disponibilità di aree private ne consentano ad altri l’uso per effettuare gli spari vietati nella presente ordinanza.
Tuttavia si precisa che gli artifici pirotecnici sopra indicati possono essere esplosi in zone isolate e comunque a debita distanza dalle persone e dagli animali, evitando tassativamente le aree che risultino affollate, per la presenza di feste, riunioni o per altri motivi.
Il divieto non si applica agli artifici ad effetto prevalentemente luminoso, quali ad esempio fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, petardini da ballo, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e palline luminose ecc. appartenenti alla V categoria, gruppo D.
Gli artifici consentiti devono essere acquistati esclusivamente dai rivenditori autorizzati, muniti della dicitura attestante la possibilità di commercializzazione al pubblico.
E’ vietata la vendita di qualsiasi tipo di artificio pirotecnico ai minori di anni 18.
Si fa divieto di raccogliere artifici inesplosi e di affidare ai bambini prodotti che, anche se non espressamente vietati, qualora siano utilizzati maldestramente comportino situazioni di pericolo e che pertanto richiedano perizia nel loro impiego.
La violazione della presente ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art 7 bis del D.Lgs 267/2000, di importo compreso tra 25,00 e 500,00 euro, il sequestro del materiale utilizzato o illecitamente detenuto ai sensi dell’art 20 comma 5 della predetta legge, fatte salve, inoltre eventuali e ulteriori sanzioni penali e amministrative disposte dalla stessa Legge 689/1981.
Il provvedimento ha effetto e validità dal 20/12/2016 all’ 08/01/2017.
DISPONE
che la presente ordinanza sia resa nota a mezzo affissione all'Albo Pretorio del Comune di Matera, all’Albo Pretorio on-line del Comune di Matera, sito web istituzionale dell’Ente.
Gli Agenti di Polizia Locale, del Comune di Matera e gli organi di Polizia sono incaricati dell'effettuazione dei necessari controlli relativi all'esecuzione della presente ordinanza e dell'applicazione delle sanzioni previste a carico dei trasgressori.
INFORMA
che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 4 della Legge 7/08/1990 n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - TAR Basilicata- previa notifica a questa Amministrazione entro 60 gg dalla data di ricevimento della presente, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199), entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all ‘Albo Pretorio del Comune.