Ti trovi qui:Home»Decreto Legislativo 14/03/2013, n°33 Agg. D.lgs. 97/2016»Art. 28 (Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali)
Venerdì, 13 Gennaio 2017 12:33

Art. 28 (Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali)

In vigore dal 23 Giugno 2016

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le regioni, le province autonome di Trento e
    Bolzano e le province pubblicano i rendiconti di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate. Sono altresì pubblicati gli atti e le relazioni degli organi di controllo.
  2. La mancata pubblicazione dei rendiconti comporta la riduzione del 50 per cento delle risorse da trasferire o da assegnare nel corso dell'anno.
Ultima modifica il Venerdì, 13 Gennaio 2017 12:36
Salva
Gestione Preferenze Cookies
Il sito utilizza cookies di Analisi (Web Analytics Italia) e Funzionali per la condivisione sui principali social network. Privacy-Policy
Accetta tutto
Rifiuta tutto
Funzionali
Condivisione social network
AddThis
Accetta
Rifiuta
Web Analytics Italia
AGID
Matomo
Accetta
Rifiuta