Il prericonoscimento è una dichiarazione con cui due genitori non coniugati possono riconoscere il nascituro (ossia il figlio prima della nascita) davanti all’Ufficiale di Stato Civile di qualsiasi Comune.
Il prericonoscimento può essere fatto durante tutto il periodo di gestazione, fino al momento prima della nascita.
DOVE RECARSI E CONTATTI
I genitori possono rivolgersi ad un qualsiasi Comune italiano.
Il prericonoscimento deve essere effettuato personalmente.
Per effettuare il prericonoscimento presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di Matera, ci si potrà recare nei seguenti giorni e orari:
- lunedì, mercoledì e venerdì: dalle ore 09.00 alle ore 12.30;
- martedì e giovedì: dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 17.30.
Per ogni altra eventuale informazione è possibile contattare il numero telefonico 0835 241339 dal lunedì al venerdì dalle ore 12.30 alle ore 13.30.
REQUISITI DEI DICHIARANTI
Il prericonoscimento deve essere reso da entrambi i genitori, affinché la successiva denuncia di nascita possa essere resa da uno solo di essi.
Ai sensi dell’art. 251 del Codice Civile:
- genitori di età inferiore ai 16 anni devono ottenere l'autorizzazione del giudice per poter effettuare il riconoscimento;
il figlio nato da persone tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado o un vincolo di affinità in linea retta, può essere riconosciuto previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all'interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio.
DOCUMENTI DA PRESENTARE
- Documento d'identità in corso di validità dei dichiaranti.
Per i genitori stranieri, non titolari di carta d'identità, occorre esibire il passaporto e se i dichiaranti stranieri non conoscono l'italiano, è necessaria l'assistenza di un interprete.
- Certificato medico in originale attestante lo stato di gravidanza (settimane di gestazione), rilasciato dallo specialista o dal medico curante.
Cittadini stranieri
I cittadini stranieri possono effettuare il prericonoscimento del nascituro, presso l’ufficio di Stato Civile di un qualsiasi Comune italiano, purché in possesso di apposita dichiarazione consolare.
I cittadini stranieri, oltre alla documentazione sopra elencata (vedi punto “Documenti da presentare”), devono allegare anche:
- Attestazione di capacità al riconoscimento rilasciata dal proprio Consolato o Ambasciata e, se previsto, legalizzata in Prefettura.
- Certificati di nascita, con paternità e maternità, di entrambi i genitori, tradotti e legalizzati.