La legge n. 214 del 30 dicembre 2023 ha posticipato la possibilità per i pubblici esercizi titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, di posare arredi e strutture in opera temporaneamente (strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purche’ funzionali all’attivita’ di cui all’articolo 5 della legge n. 287 del 1991) senza previa autorizzazione di cui agli artt. 21 e 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42/2004) su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, facendo slittare il precedente termine previsto al 31 dicembre 2024.
Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente e’ disapplicato il limite temporale di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
Oggetto della proroga non è la disposizione di legge che stabiliva modalità semplificate di occupazione del suolo pubblico in pendenza dell’emergenza sanitaria, bensì il termine di scadenza dei provvedimenti amministrativi/titoli abilitativi con i quali è stata precedentemente autorizzata l’occupazione del suolo pubblico.
La norma non prevede di osservare particolari formalità ai fini dell’operatività della proroga, che è subordinata unicamente all'avvenuto pagamento del canone unico.
Pertanto, al fine di non incorrere in provvedimenti sanzionatori da parte delle Forze dell’Ordine per occupazione abusiva di suolo come stabilito con la con D.G.C. n. 26/2024 del 25 gennaio 2024 i soggetti titolari di siffatti provvedimenti amministrativi/titoli abilitativi sono tenuti a far pervenire all’indirizzo PEC istituzionale dell’Ente Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. alternativamente uno dei seguenti documenti:
- disdetta dell’occupazione di suolo pubblico, indicando la data di rimozione degli arredi installati, a firma del concessionario o, in caso di società, del legale rappresentante, unitamente a copia di documento di riconoscimento in corso di validità. Nella disdetta, dovranno essere riportati a pena di irricevibilità gli estremi del provvedimento amministrativo rilasciato e la precisa ubicazione del suolo non più oggetto di occupazione, onde consentire eventuali controlli;
- domanda semplificata di occupazione suolo pubblico(non oltre il 31/12/2024), allegando copia del documento di identità del rappresentante legale del pubblico esercizio richiedente e planimetria dell’area occupata, per consentire l’invio dell’avviso di pagamento del canone dovuto.
Tutto quanto in esecuzione della D.G.C. n. 26/2024 del 25/01/2024.