La denuncia della nascita di un figlio è una dichiarazione obbligatoria per legge che permette l’iscrizione nei registri comunali dello Stato Civile del nuovo nato e, successivamente, all’anagrafe della popolazione residente.
L’atto di nascita, redatto dall’Ufficiale dello Stato Civile, contiene le generalità del neonato (nome, cognome, luogo, data, ora di nascita e sesso) e di chi effettua la denuncia, rendendo il bambino un cittadino riconosciuto dallo Stato.
DOVE E QUANDO PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DI NASCITA
La dichiarazione di nascita deve essere resa:
- Entro 10 giorni dalla nascita, presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune nel cui territorio è avvenuta la nascita o del Comune di residenza di uno dei due genitori.
In alternativa
- Entro 3 giorni dalla nascita, presso la Direzione Sanitaria dell’ospedale dove è avvenuto il parto.
I giorni decorrono dal giorno successivo a quello della nascita.
Per maggiore utilità degli interessati, si fa presente che presso l’ospedale “Madonna delle Grazie” di Matera non è presente il Centro Nascite presso cui sarebbe possibile rendere la dichiarazione di nascita entro i 3 giorni dal parto.
Qualora si intenda rendere la dichiarazione di nascita presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di Matera, in quanto comune di nascita del bambino o comune di residenza di uno dei genitori, gli uffici del palazzo comunale in Viale Aldo Moro, sono aperti nei seguenti giorni e orari:
- lunedì, mercoledì e venerdì: dalle ore 09.00 alle ore 12.30;
- martedì e giovedì: dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 17.30.
Per ogni altra eventuale informazione è possibile contattare il numero telefonico 0835 241339 dal lunedì al venerdì dalle ore 12.30 alle ore 13.30.
CHI PUÒ RENDERE LA DICHIARAZIONE DI NASCITA
La dichiarazione di nascita può essere resa:
- da uno dei genitori, se coniugati;
- da entrambi i genitori, se non coniugati;
- da uno dei genitori, anche se non coniugati, nel caso in cui prima della nascita sia stato effettuato il prericonoscimento del nascituro;
- dall’unico genitore che riconosce il figlio;
- dal medico, dall’ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, nel rispetto della volontà eventualmente espressa dalla madre di non essere nominata;
- da un procuratore speciale.
Ai sensi dell’art. 251 del Codice Civile:
- i genitori di età inferiore ai 16 anni devono ottenere l'autorizzazione del giudice per poter effettuare il riconoscimento;
- il figlio nato da persone tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado o un vincolo di affinità in linea retta, può essere riconosciuto previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all'interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio.
La dichiarazione di nascita può essere resa:
- da uno dei genitori, se coniugati;
- da entrambi i genitori, se non coniugati;
- da uno dei genitori, anche se non coniugati, nel caso in cui prima della nascita sia stato effettuato il prericonoscimento del nascituro;
- dall’unico genitore che riconosce il figlio;
- dal medico, dall’ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, nel rispetto della volontà eventualmente espressa dalla madre di non essere nominata;
- da un procuratore speciale.
Ai sensi dell’art. 251 del Codice Civile:
- i genitori di età inferiore ai 16 anni devono ottenere l'autorizzazione del giudice per poter effettuare il riconoscimento;
il figlio nato da persone tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado o un vincolo di affinità in linea retta, può essere riconosciuto previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all'interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio.
DOCUMENTI DA PRESENTARE
Per rendere la dichiarazione di nascita è necessario presentare i seguenti documenti:
- Documento d'identità in corso di validità del/dei dichiarante/i.
Per i genitori stranieri, non titolari di carta d'identità, occorre esibire il passaporto e se i dichiaranti stranieri non conoscono l'italiano, è necessaria l'assistenza di un interprete.
- Attestazione di nascita rilasciata dalla struttura sanitaria dove è avvenuto il parto;
OPPURE
Per chi non ha ricevuto assistenza sanitaria (nel caso di parto al di fuori della struttura sanitaria), deve essere presentata una dichiarazione sostitutiva di attestazione di nascita dalla quale si evinca che il parto è avvenuto senza assistenza sanitaria;
ATTRIBUZIONE DEL COGNOME E DEL NOME AL NUOVO NATO
Cognome del bambino
Ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 131/2022, il figlio assume i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, al momento del riconoscimento, di attribuire il cognome di uno di loro soltanto. Tale principio è valido per i figli nati sia in costanza di matrimonio che fuori dal matrimonio dei genitori.
Il cognome del figlio nato da genitori entrambi stranieri viene determinato applicando la legge prevista dallo Stato di appartenenza dei genitori (Legge n. 218/1995 e ss.mm.ii., art. 24).
Nome del bambino
Il nome dato al bambino deve corrispondere al sesso; può essere composto da uno o più elementi onomastici, anche separati da virgola, non superiori a tre.
Negli estratti e nei certificati di stato civile, in presenza di più nomi separati da virgola, sarà riportato solo il primo nome.
È vietato dare al neonato lo stesso nome del padre vivente, del fratello o della sorella viventi, un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi (per ulteriori precisazioni in merito vedasi D.P.R. n. 396/2000, art. 34).
CASI PARTICOLARI
Nascita di bambino da genitori stranieri
La dichiarazione di nascita di un bambino nato in Italia da genitori stranieri residenti all’estero può essere fatta sia nella struttura sanitaria dove è avvenuto il parto che presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di nascita.
Il neonato avrà diritto all'iscrizione anagrafica nel Comune di nascita solo se uno dei due genitori risulti residente in quel Comune.
Dichiarazioni tardive
Per le dichiarazioni di nascita tardive, ossia effettuate oltre i termini dalla nascita del bambino previsti dalla legge (vedi il punto Dove e quando presentare la dichiarazione di nascita), il dichiarante deve indicare le ragioni del ritardo e l’Ufficiale di Stato Civile è tenuto a segnalare la dichiarazione tardiva alla Procura della Repubblica, che deciderà se adottare o meno eventuali provvedimenti (D.P.R. n. 396/2000, art. 31).
Quando l'Ufficiale dello Stato Civile viene a conoscenza che una dichiarazione di nascita non sia stata resa, neppure tardivamente, si applicheranno le disposizioni dell’art. 32 del già citato D.P.R. n. 396/2000 (segnalazione al Procuratore della Repubblica ai fini della formazione dell’atto di nascita in base al relativo decreto dell’Autorità Giudiziaria).
Bambino nato morto
Nel caso di bambino nato morto o di bambino nato vivo, ma morto prima che ne sia stata registrata la nascita, la dichiarazione va resa esclusivamente davanti all’Ufficiale di Stato Civile del comune di nascita. Le circostanze della morte devono essere comprovate dal dichiarante mediante un certificato medico (D.P.R. n. 396/2000, artt. 30 e 37).
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI: CODICE FISCALE, SCELTA DEL PEDIATRA, STATO DI FAMIGLIA
Il codice fiscale del nuovo nato viene attribuito dall'Agenzia delle Entrate, competente per il suo rilascio, successivamente alla denuncia di nascita da parte dei genitori all’Ufficiale dello Stato Civile (o alla Direzione Sanitaria).
Una volta ottenuto il codice fiscale del bambino è possibile effettuare la scelta del pediatra.
L’Ufficio Anagrafe provvede al rilascio del certificato di stato di famiglia, una volta acquisiti dall’Ufficio di Stato Civile i dati del nuovo nato.